30 Marzo 2017 (Ecco la Sentenza del TAR del Veneto, clicca qui...)
Città di Portogruaro:
"I Paracarri di Via "Camucina"
LE DICHIARAZIONI DEL DOPO SENTENZA...
"Una Sentenza esclusivamente preoccupata del politicamente corretto, che non ha tenuto conto nè degli accordi nè del diritto di proprietà privata". Così i proprietari di Via Camucina commentano la Sentenza con cui il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso proposto contro l’ordinanza del 22.11.2016 con cui il Comune di Portogruaro ha ordinato al Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni di eseguire sul tratto di proprietà privata ad uso pubblico di via Camucina lo spostamento di 6 cm. del paracarro nord (limitrofo all'omonimo rio), riconducendo detta operazione ad “adeguamento alla normativa in materia di eliminazione di barriere architettoniche”.
Nelle more dell'impugnazione al TAR è venuto a mancare il M.llo Renzo Luigi Favero: la vedova Assunta Samà e i due figli Maria Caterina e Gianfranco non accettano una decisione che ritengono profondamente ingiusta: "Non ci siamo mai opposti allo spostamento del paracarro —commenta la Sig.ra Samà— abbiamo solo richiesto al Sindaco di rispettare l'accordo del 1999. Il Sindaco ha scelto di agire d'imperio, ritenendo carta straccia l'accordo tra noi e il Comune. Questo è inaccettabile. Lo abbiamo vissuto come un grave sopruso".
"La Sentenza del TAR —hanno commentato i legali della famiglia Samà, gli avvocati Ilaria Giraldo e Gianluca Liut— va rispettata, come ogni Sentenza pronunciata in nome del Popolo italiano. Ma non per questo non va criticata, se ritenuto —come riteniamo— illegittima e ingiusta. Nella Sentenza non si fa alcun richiamo all'accordo del 1999 tra i nostri assistiti e il Comune di Portogruaro. In forza dell'accordo il Comune si era impegnato a non intervenire sui pilastri senza l'assenso dei proprietari".
"La Pubblica Amministrazione, così come i privati cittadini —spiegano i legali dei proprietari— è responsabile delle proprie azioni, secondo i principi fondamentali del neminen ledere e del pacta sunt servanda. Gli accordi devono essere rispettati. Da tutti. Anche dal Comune. E' uno dei motivi per cui abbiamo impugnato l'Ordinanza comunale".
La Sentenza non fa alcun riferimento al vigente sistema di tutela delle persone disabili come interpretato da altri TAR e dal Consiglio di Stato.
Secondo gli avvocati Giraldo e Liut il TAR "non ha tenuto conto che l'attuale giurisprudenza ritiene che le opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità e non quelle dirette alla migliore fruibilità del bene".
Bene che, nel caso di specie, non è nemmeno pubblico, trattandosi di strada privata soggetta a pubblico transito. "Abbiamo documentato che l’attuale stato di fatto di Via Camucina né impedisce il transito dei portatori di handicap né costituisce un grave pregiudizio o una forte limitazione per l’utenza debole, neppure nel caso in cui il transito avvenga con l’ausilio di attrezzature di supporto".
I proprietari hanno incaricato i propri legali di valutare l'impugnazione della sentenza avanti il Consiglio di Stato.
G.B.
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