18 Luglio 2014
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CI INFORMA...
Ritagliamoci un po' di tempo per una attenta lettura al nuovo Regolamento di Polizia Urbana, e non diciamo sempre , "io non lo sapevo"... (Per scaricare il documento, clicca qui)
PS.
Il Comune evidenzia che le modifiche riguardano l'Articolo 7 : "Divieto di affissione e disciplina della distribuzione di volantini opuscoli e simili" e le relative sanzioni.
G.B.
Comune di Portogruaro
Provincia di Venezia
REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 02/10/2006
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23/06/2014
INDICE:
TITOLO I Disposizioni generali
1 Ambito di applicazione pag. 4
2 Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana pag. 4
3 Richiesta e rilascio di autorizzazioni pag. 4
4 Validità delle autorizzazioni pag. 5
TITOLO II Occupazione del suolo pubblico o privato aperto al Pubblico
5 Campo di applicazione pag. 5
6 Divieti pag. 5
TITOLO III Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato
7 Disposizioni generali e divieto di affissione pag. 6
8 Sovraffollamento ad uso abitativo pag. 6
9 Occupazione di altri locali pag. 6
10 Pulizia delle aree date in concess. delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici pag. 7
11 Tenuta delle aree scoperte pag. 7
12 Lavori ed attività artigianali su suolo pubblico pag. 8
13 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni pag. 8
14 Battitura di panni e tappeti pag. 8
15 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati. Libero deflusso delle acque. pag. 8
16 Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili pag. 8
17 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale pag. 9
18 Trasporto di materiale di facile dispersione pag. 9
19 Sgombero della neve e formazione del ghiaccio pag. 10
20 Scarico di residui di costruzioni e riparazioni pag. 10
21 Emissioni di esalazioni, fumo, odori e polvere pag. 10
22 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità pag. 10
23 Esercizio di giochi di abilità pag. 11
24 Altri atti vietati pag. 11
25 Caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e accampamenti pag. 12
TITOLO IV Quiete e sicurezza nel centro abitato
26 Giochi su area pubblica e privata pag. 12
27 Mestieri girovaghi pag. 12
28 Trasporto di oggetti pag. 13
29 Protezione in caso di lavori pag. 13
30 Rovinio di parti o di accessori di fabbricati pag. 13
31 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati pag. 13
32 Bagni delle persone e degli animali domestici pag. 13
33 Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse pag. 13
34 Apertura di botole e chiusini pag. 14
35 Pitture e verniciature fresche pag. 14
36 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento pag. 14
37 Carichi sospesi pag. 14
38 Recinzioni pag. 14
39 Luminarie, cavi elettrici e altri impianti provvisori pag. 15
40 Uso e manomissione dei segnali pag. 15
41 Detenzione e deposito di materie infiammabili pag. 15
42 Altri divieti per la prevenzione di incendi, intossicazione ed esplosioni pag. 15
43 Uso delle risorse idriche potabili pag. 15
TITOLO V Disposizioni di igiene urbana veterinaria
44 Definizioni ed ambito di applicazione pag. 16
45 Detenzione e maltrattamento di animali pag. 16
46 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica pag. 17
47 Animali sinantropi pag. 17
48 Avvelenamenti e trappole pag. 18
49 Esposizione e commercializzazione di animali pag. 18
50 Mostre, fiere, esposizioni e circhi pag. 18
51 Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d’affezione pag. 19
52 Animali d’affezione pag. 19
53 Norme di pulizia pag. 19
54 Circolazione, detenzione e trasporto di animali. pag. 20
55 Strutture di ricovero pag. 21
56 Volatili d’affezione o da compagnia pag. 21
57 Pesci ed animali acquatici pag. 22
58 Altre specie animali utilizzate a scopo d’affezione e da compagnia pag. 22
59 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare pag. 22
TITOLO VI Tutela dall’inquinamento acustico
60 Quiete pubblica – Norme generali pag. 23
61 Esercizio di mestieri, arti e industrie pag. 24
62 Esercizio dei Luna Park pag. 24
63 Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi pag. 24
64 Esercizio di locali da ballo pag. 24
65 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni pag. 24
66 Emissioni di suoni da sorgenti (non fisse) temporanee, occasionali e/o mobili pag. 25
TITOLO VII Disposizioni particolari per le attività artigianali e commerciali
67 Attività artigianali che effettuano vendita dei loro prodotti direttamente al pubblico pag. 25
68 Fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica pag. 25
69 Attività di commercio in Centro Storico pag. 26
TITOLO VIII – Varie
70 Sosta o fermata di veicoli a motore pag. 27
71 Scambio di cose tra hobbisti e scambisti pag. 27
72 Materiale pornografico pag. 27
73 Collocazione del numero civico e della targhetta dell’amministratore di condominio pag. 28
74 Contrassegni del Comune pag. 28
75 Permessi in deroga alle limitazioni imposte ai sensi del Codice della Strada pag. 28
76 Entrata in vigore pag. 28
77 Sanzioni pag. 28
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1: Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le attività di Polizia Urbana nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti. Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio. Per Autorità Comunale è da intendersi l’organo burocratico competente, in base alla organizzazione interna del Comune, alla adozione delle autorizzazioni/concessioni previste dal presente Regolamento.
Articolo 2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
Il servizio di Polizia Urbana è soggetto alle direttive del Sindaco per quanto non attiene alla gestione ed organizzazione del Servizio la quale è invece attribuita agli organi tecnici del servizio di Polizia Municipale e/o agli altri incaricati che, a norma di legge, o in base all’organizzazione interna dei servizi del Comune, abbiano competenze nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.
Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, ai locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione o comunicazione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità.
Articolo 3: Richiesta e rilascio di autorizzazioni
Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmate dai richiedenti o dai loro rappresentanti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.
Le autorizzazioni vengono rilasciate con provvedimento del Responsabile del procedimento degli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune con le seguenti modalità:
a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
b) previo pagamento di oneri o tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
c) senza pregiudizio del diritto di terzi;
d) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
g) presentando le dovute garanzie, depositi cauzionali o polizze fideiussorie se previste.
Il Responsabile del procedimento potrà subordinare il rilascio di talune autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente. Le autorizzazioni o concessioni conterranno, altresì, limiti e condizioni da osservare nello svolgimento dell’attività.
Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione, escutere le polizze fideiussorie, trattenere ed acquisire i depositi cauzionali o le eventuali garanzie.
Articolo 4: Validità delle autorizzazioni
Le autorizzazioni non possono avere validità superiore ad un anno e scadono il 31 dicembre, salvo che sia diversamente stabilito espressamente nell’atto.
Alla scadenza le autorizzazioni possono essere rinnovate o prorogate, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono state rilasciate e della osservanza delle condizioni indicate nell'articolo 3. In caso di richiesta di rinnovo o proroga questa deve essere inoltrata al Comune almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.
Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti degli organi deputati al controllo che ne facciano richiesta.
TITOLO III
Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato
Articolo 7 – Divieto di affissione e disciplina della distribuzione di volantini opuscoli e simili –
1. A tutela del decoro urbano le strade, le piazze, i giardini, i parchi comunali e, in generale, gli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà, sono a tal fine, inoltre, vietati il lancio, la distribuzione, la diffusione e l’affissione non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e adesivi pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2. Inoltre è vietato gettare, affiggere, esporre, attaccare in qualunque modo manifesti, locandine, fogli, avvisi, annunci al di fuori degli spazi allo scopo predisposti anche se sono stati pagati i diritti di affissione: in suolo pubblico; privato ad uso pubblico; privato chiaramente visibile da luoghi
aperti al pubblico passaggio quali strade, marciapiedi o altro; in qualsivoglia struttura fissa o mobile di proprietà pubblica o privata ad uso pubblico.
3. I soggetti editori e distributori di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
4. Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti esclusivamente con le seguenti modalità:
• mediante consegna individuale a mano alle persone;
o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, postazioni, tavolini ecc. la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
5. E’ fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte d’accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle autovetture ed ogni altro tipo di veicoli. Nel caso siano distribuite tramite inserimento nella buchetta delle lettere, non potrà essere imbucato più di un esemplare per buchetta. Ove presente l’apposita buchetta per la pubblicità non se ne dovrà esorbitare la capienza.
6. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
7. Il soggetto responsabile dell’attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti deve avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
8. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi.
9. I soggetti di cui al comma 6 rispondono in concorso, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, delle violazioni alle disposizioni del presente articolo quando risulti da parte degli stessi l’omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini,
degli opuscoli o di simili materiali divulgativi.
10. Fatta salva la sanzione pecuniaria l’autore della violazione è tenuto al ripristino dei luoghi a sue spese.
11. Le violazioni previste dal presente articolo sono da ritenersi maggiormente gravi e sanzionate con maggior severità se commesse:
nell’ambito del centro storico della città;
nei centri abitati in prossimità di scuole, oratori, palestre;
in corrispondenza o prossimità di intersezioni stradali;
lungo strade con forte flusso di traffico;
creando situazioni di possibile pericolo per le modalità di affissione, la tipologia del materiale,
l’occultamento di segnali o visibilità in generale.
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