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14/02/2015 - Primo piano e Cronaca

MORENO TESO PERDE LA CAUSA CONTRO ARCH. FABIO TONERO

Area SIIT di Bibione il "pomo della discordia", un terreno confiscato da anni!

14 Febbraio 2015


 

Moreno Teso perde la Causa

contro l'architetto Fabio Tonero

 

Qualche giorno fa il giudice dott. Mauro Brambullo del Tribunale di Venezia, ha rigettato la domanda del Consigliere Regionale Moreno Teso che aveva fatto Causa nei confronti dell'architetto Fabio Tonero per comportamento lesivo della sua immagine, ossia per diffamazione. (clicca qui)

La vicenda parte da lontano e tratta la "questione SIIT", un terreno confiscato a seguito di lottizzazione abusiva in località Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, e al seguito del quale nel 2008 Tonero spedì due Lettere a tutte le Istituzioni, compresa la Corte dei Conti, dove criticava aspramente il comportamento dell'allora Consigliere comunale Moreno Teso.

Naturalmente Teso non ha gradito il contenuto di queste missive, la prima molto sintetica (clicca qui), la seconda invece molto dettagliata, 59 pagine di minuziosa cronostoria dei fatti succedutisi negli anni (clicca qui) .

Sostanzialmente una vicenda etichettata come grande speculazione edilizia con grandi interessi economici in gioco, che è costata "la sedia" all'ex sindaco Giorgio Vizzon che voleva vederci chiaro, forse troppo chiaro, e per lui sono cominciati i guai politici...

Su tutto questo ci sono degli articoli di cronaca consultabili in archivio, che sono quattro: 1 (clicca qui) 2 (clicca qui) 3 (clicca qui) 4 (clicca qui), le cui copertine ho raccolto per fare quella di questo articolo.

Moreno Teso ha perso la Causa ed è stato condannato anche a pagare le spese legali, oltre 7000 euro, ma credo non sia questo il punto importante di questa infinita vicenda "SIIT", ma le motivazioni della SENTENZA che danno ragione all'architetto Fabio Tonero, un giudizio che politicamente ha una sua lettura, forse non uguale per tutti, ma che adesso fa finalmente chiarezza !

 

G.B. 

 

 


 

TRIBUNALE DI VENEZIA

SENTENZA

 

Oggi 11/02/2015 alle ore 11.30 sono comparsi avanti al giudice dott. Mauro Brambullo per il geometra MORENO TESO l’avv. Giro Rossella in sostituzione dell’avv. Francesco Mazzoleni nonché per l’architetto FABIO TONERO l’avv. Cecchinato Alvise anche in sostituzione dell’avv. Susanna Geremia. Ai fini della pratica forense sono presenti la dott.sssa Michieli Sheela nonché il dott. Cerchier Gianni.

Il giudice sente a chiarimenti il geometra Teso Moreno il quale dichiara: ”ho rivestito la carica di consigliere comunale nel Comune di San Michele al Tagliamento fino all’anno 2010, anno in cui sono stato eletto Consigliere Regionale sicché mi sono dimesso dalla carica di Consigliere comunale”.

Il giudice sente a chiarimenti l’architetto Tonero che dichiara: ”sono stato consulente del geometra Teso in varie battaglie politiche e non ho chiesto compenso per l’opera professionale da me prestata”.

Le dicharazioni vengono lette alle parti che le confemrano.

Le parti precisano le conclusioni come già in atti e discutono la causa.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

Terminata la camera di consiglio, alle ore 17.10 il giudice pronuncia la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di seguito trascritti.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

La domanda risarcitoria azionata dall’attore trae origine da un illecito comportamento addebitabile al convenuto e ritenuto a suo dire lesivo della propria reputazione dinnanzi al contesto ambientale e territoriale ove svolge le sue funzioni di politico e di imprenditore con pesanti ripercussioni negative sulla credibilità ed integrità morale e lavorativa.

Il fatto illecito sarebbe integrato dall’invio di uno scritto denigratorio al sindaco, al segretario comunale, agli assessori e consiglieri, al dirigente settore urbanistica del comune di San Michele al Tagliamento, alla Corte dei Conti, al Presidente della Giunta Regionale del Veneto, del Consiglio Regionale e della Provincia di Venezia.

Sostiene nella sostanza che tale scritto sarebbe denigratorio per le modalità in cui è stato elaborato in quanto riportando fatti non veri e celando fatti veri, con il ricorso ad eufemismi, è diretto a fuorviare il lettore inducendolo a pensare che il geometra Moreno Teso, che all’epoca dei fatti rivestiva la carica di consigliere comunale, e poi quella di consigliere regionale, cavalcasse la politica più per la cura degli interessi della impresa di cui era amministratore che non per il bene pubblico.

Da qui la domanda di risarcimento danni diretta nei confronti dell’autore dello scritto.

Richiesta questa contrastata dall’architetto Tonero che invece ribadisce con forza la veridicità delle affermazioni contenute nell’esposto appellandosi al diritto di critica e chiedendo il rigetto della domanda.

Ora, nel caso in esame non appaiono configurabili a carico dell’autore dello scritto gli estremi del reato di diffamazione, dovendosi ritenere il contenuto dello scritto espressione del diritto di critica politica. Il diritto di critica è una forma del diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.

Consegue che se l’esercizio di tale diritto implichi anche la realizzazione di una fattispecie penale, come l’ingiuria o la diffamazione, viene meno la antigiuridicità del fatto sicché l’autore non sarà punito a norma dell’art. 51 c.p.

Deve tuttavia mantenersi entro il limite della correttezza del linguaggio e rispettare gli altrui diritti quali il diritto alla reputazione, al decoro, alla onorabilità senza mai trascendere in attacchi personali finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui.

E’ pertanto necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione, fermo restando che l’onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca , in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (cfr. cass. n. 43403 del 13.11.2009).

Non si può prescindere dall’esaminare il contenuto dello scritto tenendo conto che l’attore, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di consigliere comunale per poi rinunciare alla carica in seguito alla elezione a consigliere regionale nell’anno 2010. Pertanto ha sempre rivestito una funzione pubblica cui è connessa la rappresentazione e tutela degli interessi della comunità.

E’ in ragione di questa posizione che sono state mosse critiche al suo operato con particolare riferimento alla eventualità che, anche a causa della sua inerzia, la confisca dell’area oggetto di lottizzazione abusiva sita a Bibione e di proprietà della SIIT sas potesse essere vanificata dall’oggettivo affastellarsi di decisioni politiche e provvedimenti amministrativi contrastanti, che hanno tratto origine dal rigetto della richiesta di condono edilizio presentata dalla SIIT in base alla legge n. 724/1994 e dalle decisioni giudiziarie penali ed amministrative che dal diniego sono scaturite su iniziativa dei diversi soggetti divenuti nel tempo proprietari dell’area.

Il provvedimento di confisca, confermato dalla Cassazione, e la conseguente acquisizione dell’area a patrimonio disponibile del Comune, costituiscono infatti misure previste dalla legge n.47/85 a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione del territorio da parte dell’ente preposto che deve sempre agire nell’ambito della legalità, garantendo la imparzialità dell’operato dei propri uffici e il corretto svolgimento delle procedure di assunzione delle decisioni sia di natura eminentemente politica che di quelle di natura amministrativa.

Il richiamo a tale finalità è chiaramente espresso dall’architetto Tonero nello scritto sotto accusa, laddove, nella lettera di presentazione del documento “La questione SIIT” chiaramente enuncia le ragioni per le quali si sente legittimato all’invio dello scritto.

In questo quadro il richiamo nel corpo della lettera all’inerzia del geom Teso assume nulla più che il ruolo di antefatto storico posto a fondamento delle ragioni che fanno sentire il convenuto (a torto o a ragione) legittimato a portare a conoscenza dei destinatari la questione di legalità proprio in ragione del fatto che già il geom Teso in qualità di consigliere comunale del Comune di San Michele al Tagliamento in data 21.11.1991 aveva presentato un esposto che ebbe quale epilogo la condanna di un socio della società proprietaria del terreno SIIT , del progettista e direttore lavori per il reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e per il reato di deturpazione di bellezze naturali con confisca del terreno e acquisizione al patrimonio del Comune.

Ciò che muove pertanto il redattore dello scritto è non tanto la volontà di sferrare un attacco diffamatorio nei confronti del geometra Teso quanto la critica al suo operato politico in quanto rimasto a suo giudizio (giusto o sbagliato) inerte di fronte ad una esigenza di ripristino dell’ordine costituito veicolato dalla confisca dell’area oggetto di lottizzazione abusiva e conseguente acquisizione al patrimonio comunale.

Non si può che giungere a tali conclusioni sol che si osservi la struttura del documento diviso in due parti, di cui la prima consta di una lettera di presentazione contenente una manifestazione di intenti e la spiegazione delle ragioni personali del gesto; la seconda un dettagliato resoconto di fatti che hanno trovato puntuale riscontro nella corposa documentazione prodotta dal convenuto e che comunque non sono stati contestati dall’attore. In particolare, in questa seconda parte, l’estensore del documento si premura di evidenziare con l’uso di caratteri diversi il resoconto dei fatti dalle personali valutazioni. I fatti vengono infatti riportati con il carattere “Courrier”, le valutazioni vengono riportate usando il carattere “Times new roman” e vengono racchiuse da una quadratura lineare. La diversità di carattere e la evidenziazione delle parti del discorso in coerenza con la diversa tipologia di messaggio, non può che essere manifestazione di onestà intellettuale dell’estensore il quale ha voluto rendere evidente al lettore ciò che egli ritiene (a torto o a ragione ) un fatto oggettivo, da ciò che egli ritiene (a torto o a ragione) una valutazione del fatto.

In tale ottica, il convenuto, come si evince dalle “CONCLUSIONI” dello scritto, si è limitato a compiere una lettura di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscono espressione di un modo della gestione della cosa pubblica ispirata ad interessi di parte.

Sicché l’accusa di inerzia di cui si lamenta l’attore, l’utilizzo di espressioni a lui riferite quali “combattente”, “cavallo di razza”, “cercasi disperatamente Moreno Teso”, il fatto che l’estensore abbia omesso di riferire che la procura ha indagato ed archiviato le indagini sull’acquisto di un lotto edificabile facente parte del PIRUEA (piano integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ambientale) da parte della Euroedile sas di Teso Moreno, non esprimono pura invenzione congetturale avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale tralucentesi in mera astrazione diffamatoria.

L’attività speculativa sottesa alla critica non può infatti pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, ma per sua stessa natura , consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che , in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula.

Deve pertanto ritenersi che il comportamento del convenuto sia scriminato dall’esercizio del diritto di critica politica, che seppure esercitato in modo aspro, ha rispettato il limite della verità e dell’interesse sociale alla amministrazione della cosa pubblica nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

La domanda va pertanto va rigettata.

L’attore è tenuto a rifondere al convenuto,secondo il principio della soccombenza, le spese di lite che si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 in € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva, € 1720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale e così in complessivi € 7254,00 oltre accessori di legge .

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Venezia ,Sezione 08 ,nella causa r.g. 50014803 /2008 , promossa da MORENO TESO contro FABIO TONERO, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) Rigetta la domanda;

2) Condanna l’attore a rifondere al convenuto le spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.254,00 oltre accessori di legge

 

Il Giudice

Dott. Mauro Brambullo

 


 


 
SENTENZA_TRIBUNALE_VENEZIA_SULLA_CAUSA_TESO_TONERO_.pdf

SENTENZA_TRIBUNALE_VENEZIA_SULLA_CAUSA_TESO_TONERO_.pdf (51 KB)

LETTERA_PER_CONOSCENZA_ALLE_AUTORITA_SULLA_QUESTIONE_SIIT_.pdf

LETTERA_PER_CONOSCENZA_ALLE_AUTORITA_SULLA_QUESTIONE_SIIT_.pdf (11 KB)

QUESTIONE_SIIT_ECCO_IL_DOCUMENTO_CRONOSTORIA_INFINITA_.pdf

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