Bur n. 12 del 12 febbraio 2016
ciTTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Deliberazione n. 1 del 20 genaio 2016
Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione dalla conferenza metropolitana di Venezia .
Statuto
Indice
TITOLO I Elementi costitutivi e valori di riferimento
CAPO I – Elementi costitutivi
Art. 1 La Città metropolitana di Venezia
Art. 2 Territorio e sede
Art. 3 Stemma, gonfalone e tipicità territoriali
CAPO II – Valori di riferimento
Art. 4 Sussidiarietà
Art. 5 Carta dei valori e partecipazione
TITOLO II Funzioni e strumenti della Città metropolitana
Art. 6 Funzioni e specificità
Art. 7 Pianificazione strategica
Art. 8 Pianificazione territoriale generale e di coordinamento
Art. 9 Organizzazione e governo dei servizi pubblici
TITOLO III Organi della Città metropolitana
CAPO I – Norme generali
Art. 10 Organi di governo
CAPO II – Il Consiglio metropolitano
Art. 11 Funzionamento del Consiglio
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio metropolitano
Art. 13 Assunzione dei poteri del Consiglio in via d’urgenza
Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri metropolitani
CAPO III – Sindaco metropolitano
Art. 15 Il Sindaco metropolitano
Art. 16 Il Vice sindaco metropolitano
Art. 17 I delegati del Sindaco
CAPO IV – Conferenza metropolitana
Art. 18 La Conferenza metropolitana
TITOLO IV Disciplina dei rapporti tra Città metropolitana e Comuni
Art. 19 Assistenza e collaborazione tecnico – amministrativa
Art. 20 Delega di funzioni tra Città metropolitana e Comuni
Art. 21 Decentramento e avvalimento di uffici e personale
Art. 22 Risoluzione e recesso dagli accordi, dalle convenzioni e dalle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni
Art. 23 Accordi esterni
TITOLO V Istituzione e partecipazione ad agenzie, società ed altri enti
Art. 24 Istituzione e partecipazione in controllo ad agenzie, società ed altri enti
Art. 25 Designazione, nomina e revoca dei rappresentanti della Città metropolitana
TITOLO VI Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 26 Principi e criteri organizzativi
Art. 27 Incarichi amministrativi di vertice
Art. 28 Dirigenti ed altri responsabili
TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 Approvazione e revisione dello Statuto
Art. 30 Entrata in vigore
Titolo I
Elementi costitutivi e valori di riferimento
Capo I
Elementi costitutivi
Art. 1
La Città metropolitana di Venezia
1. La Città metropolitana di Venezia è ente territoriale di area vasta, con autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio statuto.
2. La Città metropolitana rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.
3. La Città metropolitana armonizza la propria attività con quella dello Stato, della Regione e dei Comuni, singoli, in unione o associati, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione, solidarietà, adeguatezza e leale collaborazione.
Art. 2
Territorio e sede
1. Il territorio della Città metropolitana di Venezia coincide con quello dei Comuni che sono in essa ricompresi, secondo la Costituzione e la legge.
2. Le variazioni del territorio metropolitano sono regolate dalla Costituzione e dalla legge dello Stato. La Città metropolitana favorisce l’estensione del proprio territorio ai Comuni confinanti.
3. La Città metropolitana ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Venezia.
4. L’organizzazione della Città metropolitana si articola in una o più zone omogenee. Il Consiglio metropolitano, nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dallo statuto, provvede:
1. al riconoscimento, quale zona omogenea, degli ambiti territoriali considerati dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, e di ogni altro ambito territoriale individuato dai Comuni per l’esercizio associato di loro funzioni e servizi;
2. al riconoscimento di zone omogenee anche sulla base di apposita deliberazione dei Consigli dei Comuni che intendono farvi parte, ove vengano concordemente riconosciute le specificità che ne accomunano il territorio, le funzioni che utilmente potrebbero essere valorizzate, associate o delegate sulla base di tali specificità e le modalità di rappresentanza e relazione richieste presso gli organi della Città metropolitana.
5. Il riconoscimento delle zone omogenee avviene comunque sulla base di una delimitazione territoriale avente caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali tali da farne l’ambito ottimale per l’esercizio sia in forma associata di servizi comunali sia delegato di funzioni metropolitane.
6. L’esercizio associato di servizi o delegato di funzioni nell’ambito delle zone omogenee viene incentivato, anche economicamente, mediante forme di integrazione dei servizi metropolitani con quelli dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee.
7. Il Piano strategico, il Piano territoriale ed il Documento Unico di Programmazione della Città metropolitana sono articolati tenuto conto delle zone omogenee e, nei relativi ambiti, con il loro accordo.
8. Gli organismi di coordinamento delle zone omogenee possono formulare proposte agli organi ed esprimere pareri sugli atti della Città metropolitana che le riguardano.
Art. 3
Stemma, gonfalone e tipicità territoriali
1. La Città metropolitana di Venezia ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano, che ne regolamenta l’utilizzo, anche a favore dei Comuni e degli operatori del territorio.
2. La Città metropolitana, nel rispetto della vigente normativa, regolamenta la possibilità di certificare la provenienza di beni e servizi come caratteristici del proprio territorio, e ne promuove la diffusione.
Capo II
Valori di riferimento
Art. 4
Sussidiarietà
1. La Città metropolitana di Venezia si ispira al principio di sussidiarietà verticale, secondo il quale le attività amministrative sono svolte al livello più vicino ai cittadini, salvo essere esercitate a quello superiore per ragioni di efficacia ed efficienza. A tal fine, il ruolo degli enti più prossimi viene valorizzato nei modi stabiliti dal titolo IV, prevedendo:
a. la prestazione di assistenza e collaborazione amministrativa;
b. la delega di funzioni;
c. l’avvalimento ed il decentramento di uffici e personale.
2. La Città metropolitana attua altresì il principio di sussidiarietà orizzontale secondo il quale, prima di assumere la titolarità di un’attività non afferente alle sue funzioni, verifica che non vi siano soggetti economici e sociali in grado e disponibili a svolgerle adeguatamente, nell’interesse generale e senza il concorso della spesa pubblica. A tal fine, il ruolo del settore privato può essere valorizzato:
a. istituendo e regolamentando organismi permanenti di confronto con gli ordini professionali, le organizzazioni imprenditoriali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio;
b. incentivando il partenariato pubblico-privato per lo svolgimento delle proprie funzioni e la valorizzazione dei propri beni, convenzionandosi per avvalersi delle risorse e delle strutture operative degli ordini professionali, delle università e degli istituti di ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio;
c. riconoscendo e valorizzando il ruolo del volontariato, anche in sede di partenariato, nel rispetto di standard di efficacia ed efficienza prestazionali non inferiori a quelli ottenibili dalle altre forme di gestione consentite dalla legge.
Art. 5
Carta dei valori e partecipazione
1. La Città metropolitana di Venezia ispira la propria azione amministrativa ai valori costituzionali e a quelli di riferimento nel tempo espressi dalla propria comunità in apposita Carta dei valori, approvata e periodicamente aggiornata con le modalità previste dalla legge per lo Statuto e attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle associazioni dei cittadini e degli utenti.
2. Il regolamento sulla partecipazione:
1. disciplina il processo di redazione, aggiornamento e pubblicizzazione della Carta dei valori;
2. disciplina la costituzione ed il funzionamento di un Forum permanente, che potrà essere articolato in Consulte composte dai rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati, anche quale sede di dibattito pubblico preventivo;
3. riconosce la possibilità per i cittadini e gli utenti di promuovere referendum su atti e provvedimenti di carattere generale, individuando tassativamente le fattispecie escluse;
4. consente a tutti i cittadini ed agli utenti, singoli od associati, di poter rivolgere istanze, petizioni e proposte di interesse generale.
Titolo II
Funzioni e strumenti della Città metropolitana
Art. 6
Funzioni e specificità
1. La Città metropolitana di Venezia svolge le funzioni attribuite o delegate dalla legge.
2. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Città metropolitana mira a salvaguardare e promuovere il proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree. In tale contesto, la Città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i territori e attraverso processi di integrazione economica, sociale e culturale, pianifica l’ottimizzazione e la ricaduta nell'intera area metropolitana delle opportunità derivanti:
1. dall’inclusione di Venezia e della sua laguna nel patrimonio mondiale Unesco;
2. dalle infrastrutture portuali ed aeroportuali;
3. dai suoi poli e distretti produttivi;
4. dalla valorizzazione del mare, delle lagune, dei fiumi, dalle aree rurali, dalla salvaguardia delle spiagge e del patrimonio urbano, storico, artistico e monumentale;
5. dall’accoglienza turistica, culturale, balneare e naturalistica;
6. dall’utilizzo del marchio internazionale di Venezia e dal richiamo dei suoi grandi eventi, nonché dalle altre specificità ed eccellenze presenti nel territorio metropolitano e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale.
Art. 7
Pianificazione strategica
1. Il Piano strategico triennale rappresenta la funzione fondamentale della Città metropolitana di Venezia che definisce la visione futura del suo territorio, fondando le proprie analisi e prospettive sulle vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e favorendone la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale. Il Piano strategico:
1. si basa su appropriati ed accertati dati conoscitivi e definisce gli obiettivi settoriali e trasversali di impatto sull’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall’Unione Europea, i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione;
2. ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee ed internazionali, con la legislazione speciale per Venezia e la programmazione regionale, avendo particolare riferimento alle funzioni attribuite in sede di riordino. Allo scopo, in tutto od in parte, può essere concordato con la Regione e contenere condivisi documenti di conciliazione;
3. costituisce atto di indirizzo vincolante per l’attività della Città metropolitana e cornice di riferimento per l’azione delle amministrazioni locali. Il mancato adeguamento della propria pianificazione, da parte del singolo Comune, agli obiettivi di riferimento del Piano strategico, ne comporta l’esclusione dai relativi interventi e finanziamenti.
2. Per la redazione ed aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di settore, possono essere costituite, con i Comuni, le università, gli istituti di ricerca, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e gli ordini professionali, strutture di co-progettazione regolamentate da apposita convenzione.
3. Il Piano strategico viene approvato annualmente, a scorrimento, ed è articolato in linee di programma per il raggiungimento di obiettivi di medio e lungo termine, tra cui quelli di riferimento per la configurazione dei propri confini territoriali e la strutturazione organizzativa della Città metropolitana per l’ottimale svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento dei propri obiettivi.
4. Le linee di programma del Piano strategico possono essere supportate da accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati interessati alla loro attuazione e da specifica progettazione, qualora venga assistita dall’individuazione e sostenibilità delle relative fonti di finanziamento.
5. Il Piano strategico viene adottato, sentiti i rappresentati delle zone omogenee, dal Consiglio metropolitano, pubblicato nel sito istituzionale e sottoposto, nei successivi trenta giorni, alle osservazioni dei rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati riuniti nel Forum permanente.
6. La Conferenza metropolitana si esprime sul testo adottato dal Consiglio e sulle osservazioni pervenute entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
7. Il Consiglio metropolitano approva definitivamente il Piano strategico entro trenta giorni dal parere della Conferenza metropolitana. In caso di parere contrario, il Piano strategico può essere nuovamente ripresentato alla Conferenza oppure approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio, escluso il Sindaco metropolitano.
8. Per l’acquisizione o mantenimento di finanziamenti provenienti da soggetti terzi, il Consiglio metropolitano, d’intesa con i Comuni interessati, può approvare singoli progetti, piani, programmi o provvedimenti ad integrazione del Piano strategico, informandone preventivamente i componenti della Conferenza metropolitana e prevedendone il conforme aggiornamento in sede di approvazione per il successivo esercizio.
9. Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano strategico avvengono in occasione della sua approvazione per l’esercizio successivo.
Art. 8
Pianificazione territoriale generale e di coordinamento...
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