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30/09/2017 - Comune e Territorio

CAORLE: LA SENTENZA DEL TAR CONDANNA IL SINDACO STRIULI

Ha sbagliato sulle "quote rosa" in Giunta, non rispettando la Legge...

30 Settembre 2017

 


 

COMUNE DI CAORLE

  

GRUPPO CONSILIARE 

 LISTA CIVICA “MIOLLO SINDACO 

COMUNICATO STAMPA

IL TAR VENETO CONDANNA IL SINDACO STRIULI

PER NON AVER RISPETTATO LE QUOTE ROSA IN GIUNTA

 

Il Sindaco Luciano Striuli ha sbagliato, non applicando correttamente quanto previsto dalla Legge al riguardo, e solo tardivamente vi ha posto rimedio, ma ciò non gli è comunque servito ad evitare la condanna pecuniaria di 1.000 euro comminata all'Amministrazione Comunale.

Questo, in sostanza, l'esito della Sentenza emessa dal Tar del Veneto in relazione al ricorso proposto da due cittadine di Caorle, assistite dall'avvocato Francesco Mazzoleni di Portogruaro, per l'annullamento dell'atto del Sindaco del 15 giugno 2016 riguardante la nomina degli Assessori comunali, nonché della Delibera del Consiglio Comunale del 23 giugno 2016 di presa d'atto della Composizione della Giunta.

Le due ricorrenti avevano impugnato tali atti contestando la Composizione della Giunta del Comune di Caorle per la presenza di un’unica donna su cinque assessori, assumendo che in tal modo fosse stato violato il principio costituzionale di pari opportunità .

In sostanza veniva contestata la mancanza del rispetto delle “quote rosa” in Giunta, così come avevano fatto rilevare in Consiglio comunale le Opposizioni alle quali il Sindaco Striuli rispose sostenendo che non aveva trovato una presenza femminile disposta a rivestire il ruolo di assessore, richiesta peraltro fatta, come rileva anche la Sentenza del Tar, solo a “esponenti di sesso femminile proclamate elette nell’ambito della lista di maggioranza”. Dichiarando nel contempo “ di non volersi avvalere dello strumento previsto dall’art. 31 dello Statuto comunale relativo alla facoltà di nomina di assessori scelti “al di fuori” del Consiglio comunale “.

Il Tar, d'altro canto, sottolinea che “risulta pertanto evidente che la ricerca della disponibilità dell’ulteriore rappresentante di genere mancante nella Giunta comunale, per raggiungere la soglia minima prevista dalla Legge, è stata volutamente limitata ad una cerchia ristretta di persone sul presupposto della necessaria appartenenza alla medesima “compagine” politica risultata “eletta” a seguito della consultazione amministrativa” e che "detta restrizione è illegittima, in quanto l’istruttoria preventiva avrebbe dovuto senz’altro coinvolgere anche soggetti esterni all'ambito politico-consiliare di riferimento, così come del resto previsto dallo stesso Statuto comunale (così art. 31 dello Statuto comunale), dandone conto nel provvedimento di nomina."

Nella Sentenza, quindi, si rileva la fondatezza del Ricorso – ancorchè il Sindaco abbia provveduto a far venire meno la materia del contendere nominando in Giunta il 19 aprile 2017 l'allora presidente del Consiglio Comunale Arianna Buoso al posto di un assessore dimissionario che subentrò nel suo incarico – sotto il duplice profilo della violazione di Legge e dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, condannando quindi il Comune al pagamento di 1.000 euro relativo alle spese processuali.

In merito a tale Sentenza, i consiglieri della Lista Civica Miollo Sindaco – Carlo Miollo, Rosanna Conte e Luca Antelmo – nel rilevare il fatto che il Sindaco nella nomina della Giunta, come da loro sostenuto, aveva compiuto “un atto illegittimo”, hanno presentato una Interpellanza nella quale chiedono: che il Sindaco riconosca in sede di Consiglio Comunale quanto di illegittimo compiuto palesemente in occasione della nomina della Giunta dopo il suo insediamento, riconoscendo altresì valide le obiezioni allora sollevante dall'intera Minoranza; stabilito che in base alla Sentenza del Tar la Giunta nominata in data 15 giugno 2016 non era conforme alla Legge e pertanto, appunto, illegittima, quali sono le conseguenze degli atti deliberativi adottati fino al momento in cui il Sindaco non ha ritenuto, con la nomina nell'esecutivo della Dott.ssa Arianna Buoso, e se gli stessi atti riferiti al periodo precedente a tale sostituzione non siano piuttosto da ritenersi illegittimi e, conseguentemente, invalidati proprio per effetto di quanto sostenuto nella stessa Sentenza; chi pagherà la cifra di 1.000 euro cui L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' STATA CONDANNATA A PAGARE conseguentemente al Ricorso presentato a seguito dell'Atto illegittimo compiuto dal Sindaco Striuli ovvero se tale cifra sarà a carico del Sindaco o se, piuttosto, delle casse comunali e, pertanto, dei cittadini di Caorle.

“E' poco consolante dire oggi – afferma Rosanna Conte – che avevamo ragione però la pervicacia con cui il Sindaco ha voluto a tutti i costi sostenere le sue ragioni, in modo arrogante come ormai è solito fare, ritengo meritasse quanto rilevato nel Ricorso e confermato dal Tar, al di là del suo fin troppo tardivo di correre ai ripari, peraltro dieci mesi dopo l'insediamento della Giunta”.

 

Caorle, 30 settembre 2017 

 

                                                                             GRUPPO CONSILIARE

                                                                    LISTA CIVICA “MIOLLO SINDACO”

 


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