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01/07/2018 - Primo piano e Cronaca

ULSS4 CONDANNATA PER OMESSA DIAGNOSI DI MALFORMAZIONE GENETICA

Anche il Primario di Ginecologia dell'Ospedale di Portogruaro deve risponderne..

"Omessa diagnosi di malformazione genetica"

La paziente si è rivolta agli avv. Liut e Giraldo che hanno promosso una Causa civile...

 

ULSS 4 VENETO ORIENTALE

CONDANNATA AL RISARCIMENTO

 

 

Ammonta a quasi MEZZO MILIONE DI EURO la condanna del Tribunale Civile di Pordenone (giudice dott. Francesco Tonon) nei confronti dell’AULSS 4 Veneto Orientale e del primario di ostetricia e ginecologia di Portogruaro all’epoca dei fatti per responsabilità medica conseguente all'omessa diagnosi di una malformazione genetica (sindrome di down) del bambino di una giovane donna, poco più che ventenne, residente nel portogruarese.

I fatti risalgono alla fine degli anni Duemila. La gestante si rivolge al primario per essere seguita al meglio nel corso della sua prima gravidanza. Si sottopone agli esami ematochimici ed ecografici indicati dal medico, che si limita ad effettuare la translucenza nucale, omettendo di acquisire i necessari dati biochimici (ottenibili con il Duo Test) e di elaborarli insieme agli altri dati ecografici al fine di valutare il rischio calcolato di Trisomia 21.

Nel 2012 inizia la battaglia giudiziaria dei genitori del piccolo, che si affidano agli avvocati Gianluca Liut e Ilaria Giraldo dello Studio Legale Liut & Partners  per ottenere l'accertamento della responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria presso cui lo stesso prestava servizio in libera professione.

La consulenza tecnica disposta dal Tribunale e affidata al prof. Carlo Moreschi e al dott. Giovanni Del Frate riconosce la colpa del medico.

All'esito della causa civile promossa dagli avvocati Liut e Giraldo, affiancati dai ginecologi dott. Bruno Brambati di Milano e dott. Vincenzo Cara già primario a Portogruaro, è emerso che il sanitario non ha sottoposto la giovane donna agli esami di screening e alla diagnostica prenatale, né ha provato di avere dato alla paziente un’informazione adeguata ed esaustiva sugli stessi. La gestante, infatti, avrebbe dovuto essere informata della possibilità di sottoporsi a uno degli esami di indagine prenatale invasiva (amniocentesi, villocentesi), con i relativi rischi ma anche con i vantaggi di una diagnosi certa.

Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per omessa informazione ed errore medico in ordine alla diagnosi di malformazione del feto, e ha liquidato sia alla madre che al padre il danno patrimoniale da nascita indesiderata del figlio causata dall'errore medico, costituito dal costo economico maggiore di quanto necessario al mantenimento di un figlio non affetto da quella particolare malformazione.

“La fattispecie-scrive il Giudice- costituisce  un caso paradigmatico di lesione di un diritto della persona, di rilievo costituzionale, che indipendentemente da un danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, impone comunque al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto”.

All'accertamento che la giovanissima mamma ha subito una lesione della libertà di autodeterminazione a una procreazione cosciente e responsabile, derivandone la lesione del diritto di decidere, in piena coscienza e libertà, se portare a termine o meno la gravidanza, è conseguita la liquidazione ai genitori anche del danno non patrimoniale.

"Il ginecologo è obbligatoha commentato l'avv. Ilaria Giraldoa informare la paziente, nel corso della gravidanza, dell’esistenza di tutti gli esami prenatali (come l’amniocentesi e la villocentesi), che servono ad accertare un'eventuale malformazione del feto. La gestante non è obbligata a chiedere che le vengano prescritti esami diagnostici di cui la stessa, come paziente, potrebbe anche non essere a conoscenza. Il ginecologo ha il preciso dovere di informare la futura madre sulla possibilità di sottoporsi a tali esami, anche quando viene formulata una diagnosi di normalità del feto. Dalla mancata informazione è conseguita l’impossibilità per la donna di esercitare il suo diritto di non condurre a termine la gravidanza, o quantomeno di avere la possibilità di effettuare un percorso psicologico di preparazione per accogliere nel migliore dei modi il bambino gravemente malformato”.

"Il diritto di una donna di poter decidere liberamente, attraverso un’adeguata informazione sanitaria,   di rinunciare a sottoporsi ad esami diagnostici prenatali così affrontando il rischio di dare alla luce un bambino malformato è incomprimibileha osservato l'avv. Gianluca Liut—. L’evidenza della malformazione genetica, a parto ormai avvenuto, ha determinato l’assoluta impreparazione psicologica dei genitori, che si sono trovati ad affrontare un evento dolorosissimo inatteso ed anzi escluso dal ginecologo, che ha commesso l’errore di confidare eccessivamente nel basso rischio correlato alla giovane età della donna”.

 

NOTA

Premesso che lavorando tutti possiamo sbagliare, e che comunque chi sbaglia paga, in campo sanitario poi i medici e aziende si tutelano con delle Assicurazioni specifiche, senza entrare nel merito del caso in oggetto, già ben esposto in questa pagina  in tutti i suoi aspetti dagli avvocati Liut e Giraldo, e sperando che l’ULSS4 abbia cambiato Assicurazione dopo le passate inadempienze contrattuali della rumena City Insurance, e non debba tirar fuori di tasca propria (che poi sono le nostre) il mezzo milione di euro di risarcimento, con tutte le ricadute che possiamo ben immaginare, volevo porre l’attenzione sui consulenti tecnici che sono stati chiamati per una perizia…

Tra questi spicca il nome del dott. VINCENZO CARA, ex Primario dell'Ospedale di Portogruaro, chiamato dagli avvocati Liut e Giraldo, e allora mi sono chiesto se nel periodo che è stato alle dipendenze dell’ULSS 4 non fosse in conflitto d’interessi, questa la risposta dei legali:

“L’indagine peritale si è svolta  tra il 2012 e il 2013 nell’ambito della fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l’instaurazione, nel 2015, della fase di merito. In quest’ultima, non è stata disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio avendo il Tribunale acquisito integralmente le risultanze dell’attività  peritale svolta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, essendo stata questa ritenuta esaustiva ai fini dell’accertamento della responsabilità medica oggetto di causa.

Quindi, nessuna consulenza tecnica, né di ufficio né di parte, è stata svolta  dopo il 2013.”

 

G.B.

 

 



 
G_PORTOGRUARO_BIMBO_NATO_DISABILE_ULSS4_DEVE_RISARCIRE_.pdf

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