Speciale Comunali 2014 Annone Veneto Cinto Caomaggiore Concordia Sagittaria Fossalta di Portogruaro Gruaro Teglio Veneto

Articoli


11/12/2019 - Primo piano e Cronaca

PINELLI: ARCHIVIATA SUA QUERELA NEI CONFRONTI DI 3 PERSONE !

Così ha deciso oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale...

 

Tra Stalking e Diffamazione

 

Tra Cronaca e Politica...

 

LE QUERELE CORRONO !

 

Cadono in Tribunale

le Accuse di Caterina Pinelli...

 

 

Sulla stampa locale di oggi (clicca 1 e 2) si apprende della Querela di Caterina Pinelli, ex Coordinatrice di Forza Italia di Portogruaro, nei confronti di tre persone due delle quali colleghe, ossia insegnanti di Scuola Primaria, l’accusa originaria era di Stalking (punito dall'articolo 612 bis del Codice Penale), poi commutata dal Pubblico Ministero di Pordenone dott. Federico Facchin in Diffamazione aggravata dall’uso dei mezzi di comunicazione mediatici (art. 595 comma 3 del C.P.), a cui era seguita proposta di ARCHIVIAZIONE, ma la Pinelli si è opposta e ieri in Tribunale gli avvocati delle parti in causa si sono ritrovati ad esporre le tesi in supporto dei loro assistiti, ascoltate le quali il Giudice per le Indagini Preliminari si era riservato la decisione.

Decisione che a sorpresa, inteso come tempistica, è arrivata oggi, Il Gip dott.ssa Monica Biasutti ha ARCHIVIATO il procedimento, il che vuol dire che le motivazioni della Pinelli non avevamo fondamento lesivo di carattere giudiziario, insomma non c’erano i presupposti di denunce o querele, e pertanto la Pinelli esce sconfitta e con tutte le spese legali da pagare…

Adesso c’è da attendersi la probabile reazione dei tre accusati, Anita Fiorentino, Alessandra De Guilmi e Massimiliano Di Fede, se presenteranno a loro volta una controquerela per diffamazione, la Fiorentino ricopre anche un ruolo politico di rilievo, essendo Coordinatrice di Articolo UNO di Portogruaro e facente parte del Direttivo del Veneto Orientale, oltre che Delegata Nazionale, anche la De Guilmi in passato si è occupata attivamente di Politica, mentre Di Fede è un giornalista e conduttore radiofonico, questo per dire se questa vicenda, nata sui Social con dei post “martellanti” su Facebook dove al centro c’era una diatriba sugli Immigrati con tutto quel che ne consegue… il che mi pone dei seri dubbi su come “classificare” questa vicenda, se come fatto di cronaca o come caso politico, o entrambe le cose, questi i risvolti indesiderati di una Società sempre più tecnologica e virtuale i cui limiti ed effetti collaterali nessuno può con esattezza indicare. 

Comunque, volendo dare una informazione tecnicamente più corretta e completa , ho chiesto all’avvocato Gianluca Liut che assieme alla collega Ilaria Giraldo ha assistito Fiorentino, De Guilmi e Di Fede, una nota sui fatti in oggetto che qui di seguito potete leggere:  

"Il Giudice per le Indagini Preliminari di Pordenone, dott.ssa Monica Biasutti, accogliendo integralmente la nostra tesi difensiva, ha disposto l'archiviazione del procedimento per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità (facebook e blog) ai sensi dell’art. 595 comma 3 codice penale (reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni) a carico dei nostri tre assistiti: non per particolare tenuità, come richiesto dal Pubblico Ministero dott. Federico Facchin, ma per assoluta infondatezza della notitia criminis, essendo il fatto in parte inesistente e in parte giustificato dall'esercizio del diritto di critica politica.

La querelante, Pinelli Caterina, aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo che i post e i commenti oggetto della querela, attribuiti dalla stessa a De Guilmi Alessandra, a Fiorentino Anita e a Di Fede Massimiliano, venissero valutati non come diffamazione ma addirittura come costitutivi del più grave reato di atti persecutori (cd. stalking) ai sensi dell'art. 612 bis codice penale (punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni), deducendo di avere sviluppato, in conseguenza della condotta dei nostri assistiti, una sindrome ansioso-depressiva, allegando come prova agli atti un certificato di un medico siciliano.

All'udienza di ieri, abbiamo contestato tutte le tesi della querelante, sostenendo e comprovando le ragioni per le quali doveva essere disposta l'archiviazione per l'assoluta infondatezza della notizia di reato: i post e i commenti oggetto della denuncia sporta da Pinelli Caterina altro non erano che una pletora di scritti privi di qualsivoglia elemento di riconducibilità soggettiva e oggettiva alla querelante, ovvero, quando alla stessa riferibili, scriminati dall'esercizio del diritto di critica politica tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall’art. 51 del codice penale, per essere la persona offesa soggetto esposto, anche mediaticamente, sia sul piano politico che sindacale, come dalla stessa riconosciuto nell'atto di querela. Nel provvedimento di archiviazione, in effetti, il GIP scrive che “i numerosi post su Facebook segnalati dalla querelante o risalgono addirittura all'anno prima, comunque a oltre tre mesi antecedenti la querela (come tali improcedibili) o non indicano affatto in modo chiaro chi sia il destinatario del commento (se in particolare diretti alla querelante) o ancora appaiono non offensivi, espressione di opinioni e critiche politiche”. Con riferimento ai pochi messaggi dal contenuto più duro e astioso nei confronti della querelante, il GIP ha osservato che la persona offesa non si è lamentata della falsità dei fatti posti a base delle accese critiche alla stessa rivolte.

Accogliendo la nostra tesi sulla sussistenza, nel caso di specie, della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione, il GIP ha escluso la rilevanza penale della denunciata diffamazione ritenendo che i post e i commenti incriminati non abbiano travalicato i tre limiti stabiliti dalla giurisprudenza, ossia la verità, la continenza, l'interesse pubblico.

Rispetto alla richiesta della querelante di disporsi la rivalutazione dei fatti come integranti il cd. stalking, abbiamo sostenuto l’assoluta inesistenza di una concreta prova, non essendo tale un isolato certificato medico di uno specialista consultato durante le ferie estive. Scrive, in effetti, il GIP che tantomeno può ritenersi che gli attacchi ricevuti dalla Pinelli da parte dei suoi oppositori (molti dei quali appaiono repliche ad altrettante provocazioni lanciate dalla querelante), una volta esclusa la natura diffamatoria, possano rientrare nel paradigma dell'art. 612 bis c.p. come invece invocato nell'atto di opposizione, reato del tutto insussistente anche in via astratta tanto da non essere mai stato neppure iscritto.

Siamo molto soddisfatti di questa decisione, rispetto a una vicenda che negli scorsi mesi è stata oggetto di attenzione a molti livelli sui social. La decisione del Tribunale ha messo un punto fermo in termini di verità e giustizia per i nostri assistiti, da sempre estremamente sereni, che si riservano di valutare ogni tutela per le allegazioni calunniose di cui sono stati vittime."

 

Avv. Gianluca Liut     Avv. Ilaria Giraldo

 

 

G.B.

 


 

ARTICOLI IN ARCHIVIO...

 

10/06/2019 - Primo piano e Cronaca

"IL CASO": CATERINA PINELLI DENUNCIA TRE PERSONE PER STALKING !

Una volta erano amiche, ora davanti al Giudice solo accuse e contraccuse...

 

 


 


 
NV_PORTOGRUARO_CATERINA_PINELLI_QUERELA_COLLEGHE_INSEGNANTI_.pdf

NV_PORTOGRUARO_CATERINA_PINELLI_QUERELA_COLLEGHE_INSEGNANTI_.pdf (93 KB)

G_GUERRA_SUI_SOCIAL_LA_PINELLI_SI_OPPONE_ALLA_ARCHIVIAZIONE_.pdf

G_GUERRA_SUI_SOCIAL_LA_PINELLI_SI_OPPONE_ALLA_ARCHIVIAZIONE_.pdf (137 KB)

NV_ARCHIVIATE_ACCUSE_DELLA_PINELLI_ALLE_COLLEGHE_INSEGNANTI_.pdf

NV_ARCHIVIATE_ACCUSE_DELLA_PINELLI_ALLE_COLLEGHE_INSEGNANTI_.pdf (239 KB)


successivoprecedente

© 2024 Gianfranco Battiston
Portogruaro

Realizzato da equo.biz